La nostra missione
L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.) della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza è stato istituito a seguito della Legge n. 222/85, con lo scopo di assicurare un dignitoso contributo economico al mantenimento di tutti i sacerdoti che svolgono un servizio pastorale a favore della Diocesi. L’avvio dell’Istituto in tutte le Diocesi italiane fece seguito all’accordo di revisione del concordato tra Stato e Chiesa del 1929, che sanava il conflitto sorto in seguito all’incameramento dei beni della Chiesa da parte del Governo Italiano. L’accordo di revisione, reso necessario e opportuno soprattutto nel contesto della nuova visione di Chiesa maturata nel Concilio Vaticano II, fu firmato il 18 febbraio 1984 dal Presidente del Consiglio italiano e dal Segretario di Stato Vaticano.
Gli Istituti Diocesani sono regolati da uno Statuto emanato dal Vescovo, ma si muovono all’interno del cosiddetto regime pattizio, ossia degli accordi tra Chiesa e Stato e perciò secondo regole non modificabili unilateralmente. Il loro compito è di amministrare il patrimonio pervenuto dagli ex benefici, in forma razionale e moderna, provvedendo, con i redditi di questo, alle remunerazioni per i sacerdoti.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce una soglia di reddito che ogni presbitero deve poter ricevere. Viene così assicurata a ciascuno dei sacerdoti diocesani una remunerazione complessiva minima di 988,80 euro lordi mensili per 12 mensilità.
Il Sostentamento del Clero in Italia
Il sistema di sostentamento del clero in Italia (fonte sito www.icsc.it Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero)
“Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del canone 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente”.(canone 1274, § 1)
Sulla base delle disposizioni della legge di derivazione concordataria spetta alla Conferenza Episcopale Italiana integrare e regolamentare tutta la materia. In estrema sintesi, possiamo dire che le fonti giuridiche di riferimento del nuovo sistema si riducono a due soltanto:
• la legge n. 222/1985;
• le disposizioni attuative e integrative della Conferenza Episcopale Italiana, ferme
restando le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare:
La struttura organizzativa del nuovo sistema è così articolata:
• Istituti per il Sostentamento del Clero a livello diocesano e interdiocesano;
• Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero a livello nazionale;
• Conferenza Episcopale Italiana, che ha il potere di emanare, nell’ordinamento canonico, le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme, compresi gli statuti degli IDSC e dell’I.C.S.C.
Le finalità degli istituti per il sostentamento del clero
Cfr. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 48.L’Istituto ha lo scopo esclusivo di produrre un reddito per il sostentamento del clero.
L’amministrazione dei patrimoni affidati agli Istituti deve rispondere a criteri di grande chiarezza e sicurezza: essi non sono paragonabili a quelli degli altri enti ecclesiastici, ma rappresentano un patrimonio complessivo “sui generis”, che va trattato con grande cautela e con la dovuta attenzione alle esigenze della lealtà concordataria.
Autonomia degli istituti diocesani e poteri dell’istituto centrale
Un altro punto riguarda l’autonomia degli IDSC e i poteri dell’ICSC. Per garantire al sistema uno sviluppo in perfetta coerenza con i principi che lo hanno ispirato e nel pieno rispetto della disciplina, canonica e civile, che lo regola, la legge n. 222/1985 fa obbligo “a ogni Istituto…, prima dell’inizio di ciascun esercizio, di comunicare all’Istituto Centrale il proprio stato di previsione …e alla chiusura di ciascun esercizio di inviare all’Istituto Centrale una relazione consuntiva nella quale devono essere indicati i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute”
In linea con il dettato legislativo, l’art 12 della delibera C.E.I. n. 58 attribuisce alla Presidenza della C.E.I. la competenza a decidere gli interventi necessari, qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non fossero state applicate correttamente. Alla Presidenza della C.E.I. parve naturale affidare all’Istituto Centrale il compito di “verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani”.
(a cura di Mons. L. Trivero, già Presidente dell’ICSC)